Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria inquadrato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario coordinatore può essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso nel predetto ruolo e nel rispetto delle esigenze dell'organizzazione dei servizi di polizia penitenziaria. Tale inquadramento può essere effettuato una sola volta e nel limite del 30 per cento dei posti a disposizione nel ruolo dei dirigenti del medesimo Corpo.
      2. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli dirigenziale e direttivi del Corpo di polizia penitenziaria e nei loro confronti cessano di essere applicate le disposizioni previste dal medesimo articolo 25.
      3. Il direttore generale - Comandante del Corpo di polizia penitenziaria è designato tra i dirigenti superiori del Corpo indicati al comma 2 che hanno maturato almeno cinque anni di permanenza nel grado di generale di brigata del ruolo ad esaurimento e che hanno superato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
      4. Il direttore generale - Comandante del Corpo di polizia penitenziaria è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia; nei suoi confronti si applicano le disposizioni giuridiche ed economiche previste dalla legislazione vigente per i Capi delle Forze di polizia.

 

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